Il Governo ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee che "estendono i diritti dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro".
Lo ha fatto sapere il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, mediante una nota nella quale sottolinea che tra le norme c'è l'aumento del limite di età da 6 a 12 anni del figlio per il quale si può chiedere il congedo parentale parzialmente indennizzato.
Inoltre, i mesi di congedo parentale coperto da indennità (30% della retribuzione) vengono aumentati da sei a nove in totale.
Nuovi obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro, nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, comprese le ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Ancora, il diritto al congedo parentale per il genitore solo sarà esteso da 10 a 11 mesi. Questo, in sintesi, il quadro generale previsto da uno dei due schemi di decreto legislativo approvati oggi dal Consiglio dei ministri per recepimento di direttive Ue.
Finora l'estensione a 11 mesi valeva solamente nel caso di utilizzo da parte di entrambi i genitori con l'utilizzo di cinque mesi da parte del padre.
"Il livello della relativa indennità - dichiara Orlando in una nota - è del 30 per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un'indennità pari al 30 cento della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. L'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%".
Il Ministro precisa che "viene aumentata da sei a dodici anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti" e che "è stato esteso il diritto all'indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio".
I genitori di figli fino a 12 anni avranno priorità nell'accesso al lavoro agile.
"I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità".
La stessa priorità viene riconosciuta ai caregiver.
"La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile - si legge nello schema di decreto - non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla".
Il decreto precisa anche che lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale (in caso di figli di età inferiore a 13 anni, o di patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori) "non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla".
Il secondo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva UE 2019/1152 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019, è relativo a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, consentendo di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore degli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro (già previsti nel nostro ordinamento prevalentemente dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152) e stabilire nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro.
