In tema di successione del coniuge superstite, i diritti di abitazione e di uso sulla casa adibita a residenza familiare, previsti dall’art. 540, comma 2, c.c., spettano anche al coniuge separato senza addebito, in forza dell’art. 548 c.c., salvo che, dopo la separazione, l’immobile sia stato abbandonato da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.
A stabilirlo è la Suprema Corte, nelle pagine di una recente ordinanza.
Il provvedimento della seconda sezione civile, n. 18000/2026, è stato depositato lo scorso 4 giugno.
Ne consegue, argomenta il Collegio di legittimità, che non può escludersi in via automatica l’operatività del legato ex lege per il solo fatto della separazione personale, né può qualificarsi senz’altro come possesso di beni ereditari, rilevante ai fini dell’art. 485 c.c., la relazione materiale instaurata o mantenuta dal coniuge superstite con l’immobile, occorrendo invece un accertamento in concreto sulla perdurante destinazione familiare della casa e sulla natura del possesso esercitato.
