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Domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita

16 giugno 2026

News Regionale - Sicilia ,

In caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, Legge 1970 n. 898 e ss.mm.ii., in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, all’interno di una recente ordinanza.

Il provvedimento n. 18562/2026 è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 8 giugno.

In relazione a questo ambito, proseguono i giudici di piazza Cavour, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, dovendosi piuttosto procedere all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del predetto contributo è frutto di decisioni comuni, riguardanti i ruoli endofamiliari, che costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda la scelta di unirsi nel e di sciogliersi dal matrimonio.