A prescindere dal gap economico tra la madre e il padre, spetta ad entrambi mantenere il figlio maggiorenne non indipendente. La disparità tra le rispettive risorse, pertanto, peserà solamente sulla misura del contributo che ciascuno sarà tenuto a versare. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, mediante la recente ordinanza n. 3426 dello scorso 3 febbraio 2022.
Significativa la decisione dei giudici di appello di confermare la pronuncia con cui il Tribunale poneva a carico di un separato sia un assegno in favore dell’ex moglie che il mantenimento in forma diretta della figlia maggiorenne non autonoma e con lui convivente. Scelta palesemente ingiusta, reclama il ricorrente, per aver liberato la madre dall’onere di contribuire alle esigenze della ragazza e per mancanza di prove sull’effettiva precarietà economica della giovane.
La Cassazione, respinte le reciproche domande di addebito connesse all’abbandono dell’abitazione coniugale, accoglie la tesi formulata dall’uomo. L’obbligo di mantenimento, ricorda, grava su ambedue i genitori. E ciò, aggiunge, anche quando si discuta di figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza economica (Cassazione 19299/2020).
Appare chiaro, tuttavia, come la quantificazione specifica dei singoli apporti di denaro che il padre e la madre dovranno corrispondere richieda un secondo step, ossia una valutazione comparata dei redditi di entrambi. Il tutto esaminato alla luce dei fabbisogni attuali del figlio e del tenore di vita goduto in precedenza, cioè prima della crisi familiare (Cassazione 32529/2018).
Con espresso riferimento, poi, al nodo della carenza delle prove offerte – tirato in ballo dal ricorrente – si trattava di un motivo inammissibile perché non specifico. In altre parole, non erano state individuate quali richieste istruttorie non sarebbero state accolte in sede di merito. Del resto, quando si lamenta un vizio di motivazione inerente un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o il suo vaglio, si ha l’onere di indicare nel dettaglio quali siano le circostanze oggetto della prova richiesta, provvedendone alla trascrizione. Ciò per consentire ai giudici di legittimità – impediti a svolgere indagini – di controllare la decisività dei fatti da dimostrare e, dunque, la fondatezza delle prove stesse basandosi solamente su quanto emerso dagli atti del ricorso (Cassazione 19985/2017). Adempimento che, nella fattispecie in esame, non risultava essere stato assolto.
Questo il percorso logico-giuridico che ha portato la Cassazione a dichiarare l’inammissibilità di alcune censure, accogliendo quella sul mancato riconoscimento di un impegno anche materno nel contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, ma finanziariamente non autonoma, con rinvio ai giudici di appello perché vi provvedano.
