Premesso che la valutazione delle prove è rimessa, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice di merito, qualora, considerando le condizioni economiche delle parti, la Corte Territoriale abbia ravvisato una condizione di inferiorità economica della moglie, non in grado di mantenere con le sue risorse un tenore di vita analogo a quello consentitole in costanza di matrimonio, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali, alla medesima ha correttamente riconosciuto un assegno di separazione, il quale, a differenza dell'assegno di divorzio, resta ancorato al parametro del tenore di vita ed è diretto a colmare un divario economico tra le parti mantenendo anche al partner meno abbiente quel benessere di cui godeva durante la vita comune.
Lo ribadisce la Cassazione, nei rilievi formulati all’interno dell’ordinanza n. 18549/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 8 giugno.
Peraltro, precisa la Suprema Corte, per accertare la sussistenza di un rilevante squilibrio economico tra i due coniugi, va valutata la posizione economica effettiva delle parti e non quella formale, rilevando, nella fattispecie, la condizione della moglie che, pur essendo titolare di poste economiche positive, non è in grado di sfruttarle per mantenere il proprio tenore di vita, e quella del marito che, invece, ha la sostanziale disponibilità dei beni del trust, di rilevantissima consistenza sia per immobili che per liquidità.
