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Assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole

23 giugno 2026

News Regionale - Sicilia ,

La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, sempre in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole, purché ciò sia frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare o a quello personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, nelle pagine della recente ordinanza n. 18164/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 5 giugno.

In virtù del principio di autoresponsabilità che deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine, rilevano i giudici di piazza Cavour, in presenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale, al momento del divorzio, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se questo sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, così giustificandosi il riconoscimento di un assegno perequativo; in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.