In tema di produzione di materiale pornografico mediante utilizzazione di minore (art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p.), la configurabilità della "utilizzazione" non può essere desunta in via automatica né dalla sola differenza di età tra adulto e minore, né dalla mera esistenza di una relazione sentimentale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 20379/2026.
Il provvedimento della terza sezione penale è risalente allo scorso 3 giugno.
È necessario in tali contesti, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, un accertamento rigoroso e contestualizzato della volontà del minore, che tenga conto di età, maturità, esperienza, stato di dipendenza e del "differenziale di potere" tra i soggetti, al fine di verificare l'esistenza di forme, anche solo indirette, di coercizione, condizionamento, manipolazione affettiva o abuso del rapporto di fiducia o di supremazia.
