Con un recente provvedimento, la Cassazione torna a formulare rilievi su una tematica piuttosto frequente e anche discussa: la donazione indiretta effettuata con soldi destinati per la compravendita di un immobile.
La sentenza n. 17988/2026, depositata dalla seconda sezione civile lo scorso 4 giugno, ha affermato che “l’attribuzione di un bene indivisibile richiede, quale imprescindibile presupposto, l’istanza dell’interessato”.
In tema di donazione indiretta mediante dazione di denaro destinato all'acquisto di un immobile, ove i giudici di merito abbiano accertato, con motivazione conforme in primo e secondo grado, che il denaro fu integralmente elargito dal de cuius per l'acquisto del bene, preceduto da preliminare da lui/lei sottoscritto, la censura in cassazione non può essere proposta come violazione di legge, quando investe in realtà la ricostruzione del fatto.
Né, si legge in chiusura di provvedimento, è deducibile il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in presenza di "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
