In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, le registrazioni audiovisive realizzate, anche clandestinamente, da un soggetto partecipe della comunicazione o comunque autorizzato ad assistervi, e poi messe a disposizione degli inquirenti dalla persona offesa, costituiscono prova documentale acquisibile ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen..
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24721/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 2 luglio.
Non è necessario, precisano i giudici di piazza Cavour, il sequestro del dispositivo contenente i files originari né trova applicazione l’art. 254 cod. proc. pen., quando la comunicazione non sia appresa presso il gestore o nel corso del flusso comunicativo, ma sia già pervenuta nella disponibilità di uno dei destinatari o partecipanti. L’eventuale doglianza sulla possibile alterazione del contenuto deve indicare specificamente gli atti viziati e la loro decisività rispetto al complessivo compendio probatorio, non essendo sufficiente una deduzione generica sulla catena di trasmissione del supporto.
Il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. è integrato da comportamenti reiterati, anche non sistematici, che, valutati unitariamente, siano idonei a ledere con violenza fisica o psicologica la dignità e l’autodeterminazione della persona offesa; il dolo richiede la consapevolezza di persistere in una condotta vessatoria già posta in essere, senza necessità di un programma criminoso unitario iniziale.
