Con l'ordinanza n.21783 del 25 giugno 2026, la Suprema Corte è ritornata sul tema dell'accertamento della reale situazione economico-patrimoniale del coniuge richiedente l'assegno divorzile, censurando una sentenza di merito che aveva omesso di esaminare fatti documentati e decisivi.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva allegato e documentato una serie di circostanze che avrebbero dovuto incidere sulla valutazione comparativa dei redditi, secondo l’orientamento della Cassazione ormai consolidato dal 2018 (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287/2018), ed in particolare la vendita da parte dell'ex moglie di un immobile per € 215.000; il successivo reinvestimento in un appartamento (€ 235.000) e l'ulteriore rivendita di quest'ultimo per € 265.000; l'intestazione degli assegni degli acquirenti direttamente alla propria madre, così da non far risultare l'incasso sul proprio conto corrente; l'apertura di un conto estero su cui far transitare assegni di mantenimento; lo svolgimento di attività professionali retribuite come modella e presentatrice. La Corte d'Appello di Milano, nel confermare l'assegno divorzile di € 500 mensili in favore dell'ex moglie, aveva trascurato del tutto queste allegazioni, limitandosi a un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso ribadendo che la motivazione è meramente apparente quando la sentenza di appello non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, ma si risolve in una generica condivisione del provvedimento impugnato, senza alcun esame critico dei motivi di gravame (richiamando Cass. n. 27112/2018 e Cass. n. 27171/2024). Gli Ermellini hanno pertanto cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, affinché proceda a una effettiva verifica della situazione reddituale e patrimoniale della richiedente, valorizzando ogni elemento documentale idoneo a rivelare disponibilità economiche occultate, ivi comprese intestazioni fittizie a familiari e movimentazioni su conti esteri.
A cura dell’avv. M. Beatrice Ruggiero
