In virtù della autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, ove vengano allegati comportamenti di violenza domestica, il giudice civile non può limitarsi a recepire gli esiti del procedimento penale, ma deve procedere ad un accertamento diretto e completo dei fatti, anche mediante l'esercizio dei poteri istruttori officiosi e l'ammissione dei mezzi di prova dedotti dalle parti.
La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è contenuta nella ordinanza n. 22872/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 luglio.
In particolare, affermano i giudici di piazza Cavour, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti.
Nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile: a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo, rivelatore di non idoneità genitoriale, nè il richiamo alla archiviazione penale è idoneo, di per sé, a giustificare la mancata ammissione delle prove richieste, risolvendosi altrimenti in un indebito svuotamento del diritto alla prova.
