L’ordinanza della Corte di Cassazione, Prima sezione civile, n. 22941 dell’8.7.26, affronta il tema delle condotte ostative al rapporto del figlio minore col genitore non collocatario poste in essere dal genitore collocatario, con espresso riferimento ai provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale assunti, in conseguenza di tali condotte, dal Giudice del merito.
La pronuncia in commento appare importante perché incide sulla problematica assai diffusa delle condotte ostative poste in essere da un genitore ai danni dell’altro, caratterizzate dal rifiuto del minore di intrattenere qualunque relazione con l’altro genitore, indicando altresì il confine ed i presupposti per la deroga al principio generale della bigenitorialità.
Nello specifico la Corte è stata investita della decisione su ricorso della madre del minore, sospesa nella responsabilità genitoriale attribuita in via esclusiva al padre anche con riguardo al potere di assumere le decisioni più importanti per la vita del figlio, ma rimasta collocataria in via prioritaria del figlio stesso.
I provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale erano supportati, nella decisione di merito, dall’accertamento delle condotte ostative (della madre) così come segnalate e confermate dai vari operatori coinvolti nel giudizio (Servizi sociali, psicologi, TSMREE).
In accoglimento del secondo motivo del ricorso la Corte ha preliminarmente ribadito che la “regola” in tema di affidamento dei figli minori è la bigenitorialità, e che ogni deviazione dalla regola deve essere adeguatamente motivata. Pertanto, vertendosi in tema di sospensione della responsabilità genitoriale materna, con attribuzione esclusiva della medesima al padre, considerata la gravità ed eccezionalità del provvedimento, questo doveva essere adeguatamente motivato e trovare ragioni di specifica gravità valutate esclusivamente alla luce dell’interesse del minore. Richiamando Cass. 24876/2025 ha precisato che per accertare la contrarietà dell’affidamento all’interesse del minore, deve essere individuata e provata la condotta gravemente pregiudizievole ascrivibile al genitore non affidatario e la sua incidenza causale sul pregiudizio del minore stesso, indicandosi specificamente le condotte ostative poste in essere e le ragioni di specifica gravità che vanno ad incidere negativamente sull’interesse del minore, unico “baricentro” della valutazione.
Nel caso in esame la Corte, valutato l’assetto stabilito dai giudici di merito, inquadrato in sostanza nella forma dell’affido superesclusivo, ha rilevato che costituendo esso una determinazione fortemente limitativa della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative (art. 330 3 333 c.c.) ed in contrasto con la regola generale di cui sopra, doveva essere rigorosamente accertata la specifica condotta pregiudizievole di non modesta entità attribuita al genitore non affidatario. Peraltro, ad ulteriore sostegno della cassazione della sentenza, la Corte ha altresì rilevato l’incongruenza, in difetto di adeguata motivazione, tra il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e la valutazione invece in termini positivi del collocamento del minore presso il genitore sospeso.
La pronuncia in conclusione pone l’accento sul rigore che necessariamente deve improntare la prova delle condotte ostative e la relazione tra queste e il pregiudizio all’interesse del minore, anche al fine di rendere operativo ed applicabile il sistema sanzionatorio, oggi previsto dall’art. 473 bis 39 c.p.c..
A cura dell’Avv. Tiziana Curcio Costa
