...

Circonvenzione di incapace realizzata con induzione alla redazione di testamento, il giudizio agli effetti civili deve essere condotto secondo il criterio civilistico della “probabilità prevalente”

22 luglio 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di circonvenzione di incapace realizzata mediante induzione alla redazione di un testamento in favore degli imputati, qualora la sentenza assolutoria di primo grado sia divenuta irrevocabile agli effetti penali per mancata impugnazione del pubblico ministero, il giudice dell’impugnazione proposta dalla parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. non può procedere a un nuovo accertamento della responsabilità penale, ormai definitivamente esclusa, ma deve limitarsi a valutare la sussistenza dell’illecito civile e del danno risarcibile.

Il principio in questione è a firma della Corte di Cassazione ed è esplicitato nella sentenza n. 26631/2026.

Il provvedimento della seconda sezione penale è stato depositato lo scorso 15 luglio.

Ne consegue che, anche quando la pretesa risarcitoria si fondi sull’allegata induzione di un soggetto gravemente malato e vulnerabile a disporre per testamento, il giudizio agli effetti civili deve essere condotto secondo il criterio civilistico della “probabilità prevalente” o del “più probabile che non”, e non secondo lo standard penalistico dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”; l’applicazione di quest’ultimo criterio comporta l’annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.