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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile sentenza n.21412 del 23 giugno 2026   La Cassazione torna sulla divisione della cd. comunione de residuo

27 luglio 2026

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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile
sentenza n.21412 del 23 giugno 2026
 
La Cassazione torna sulla divisione della cd. comunione de residuo

L’articolata sentenza è l’occasione per la Suprema Corte di pronunziarsi nuovamente in merito non solo alla natura dell’istituto ma anche all’inapplicabilità dell’art.179 ultimo comma c.c. ai beni destinati alla comunione de residuo ex art.178 c.c. nonché alla liquidazione dei diritti del coniuge non imprenditore.
 
Di seguito le statuizioni della relativa motivazione, che si pongono in continuità con l’orientamento giurisprudenziale sin qui elaborato:
 
1. (…) L’obiettivo di tutta la disciplina ex art. 178 cod. civ. è (…) la previsione (…) di una serie di beni che restano personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, ma che sono stati attratti alla disciplina della comunione legale nella misura in cui essi siano sussistenti al momento dello scioglimento del rapporto e della comunione legale; la natura “personale” di questi beni durante la vigenza della comunione, garantisce al coniuge imprenditore il potere di gestione dell’impresa, investendo a suo piacimento gli utili, e disponendo nel modo più libero dei beni e degli incrementi aziendali. Ne deriva che i beni oggetto della comunione de residuo, e in particolare quelli di cui all’art. 178 cod. civ. (…) non possano considerarsi comuni, almeno fin tanto che non sia intervenuta una causa di scioglimento del regime legale (e non rilevando a tal fine la sola cessazione della destinazione dei beni all’impresa ovvero il venir meno della qualità di imprenditore in capo al coniuge.
 
2. (…) Nel regime della comunione legale dei beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio, da parte sua, dell’impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione de residuo e rinvengono la loro compiuta disciplina nell’art.178 cod. civ.; non si applica, pertanto, la previsione contenuta nel secondo comma dell’art.179 cod. civ. laddove consente l’esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all’atto di acquisto abbia “partecipato” anche il coniuge non acquirente rilasciando una dichiarazione di assenso ai fini dell’esclusione, giacché detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art.179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all’esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
 
3. (…) In ipotesi di impresa riconducibile a uno solo dei coniugi e costituita dopo il matrimonio, ricadente nella c.d. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data. (…) Con lo scioglimento della comunione de residuo, l’attribuzione di un diritto reale sui beni che la compongono, provocando lo smembramento dell’azienda, potrebbe certamente arrecare un potenziale attentato alla stessa sopravvivenza dell’impresa del coniuge che la esercitava. (…) Con l’art. 178 cod. civ., il legislatore ha voluto bilanciare l’autonomia individuale e professionale di un coniuge con l’esigenza di tutelare la parità dell’altro coniuge e garantire il sostentamento della famiglia; i beni, gli utili e gli incrementi dell’attività d’impresa che durante il matrimonio sono rimasti nella sola disponibilità del o della coniuge imprenditore per garantirgli/le una libera gestione, alla fine del rapporto di coniugio e al momento di scioglimento della comunione legale sono considerati valori di un patrimonio condiviso e devono essere distribuiti. Pertanto (…) nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
 
Con la decisione qui segnalata, la Corte Suprema cassa con rinvio la sentenza d’appello che, nel contesto della divisione dei beni in comunione tra coniugi separati, pur riconoscendo come un immobile (adibito all’azienda agrituristica del marito) facesse parte non della comunione immediata bensì della comunione de residuo, ne aveva nondimeno confermato l’assegnazione in natura, in sede divisionale, alla moglie non imprenditrice, anziché valorizzarne il valore nel contesto dell’illustrato diritto di credito.
 
 
 
PRECEDENTI di interesse
Cassazione civile, sez. unite, 17/05/2022, n.15889
Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2015, n.19204
Cassazione civile, sez. III, 06/12/2007, n.25448
Cassazione civile, sez. I, 19/09/2005, n.18456
Cassazione civile, sez. I, 21/05/1997, n.4533


 

A cura dell’Avv. Costanza Radice


La Presidente

Gabriella de Strobel