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Danno parentale, le recenti precisazioni della Cassazione

29 luglio 2026

News Regionale - Sicilia ,

Attraverso l’ordinanza n. 23544/2026, la Cassazione torna sul tema del danno parentale per la perdita del compagno/padre.

Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 20 luglio.

I giudici di piazza Cavour rammentano come in tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non sia sufficiente l'allegazione della mera coabitazione, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame, a conferma dell'identificazione del vincolo affettivo in quanto tale - e non già del dato estrinseco della mera coabitazione - quale oggetto specifico della protezione dell'ordinamento.

L’affetto paterno per un bimbo di pochi mesi, precisa la Suprema Corte, non è un sentimento da interpretare, quanto un fatto oggettivo di natura fisico-sensoriale: l'apporto affettivo del padre viene registrato oggettivamente come assenza di minaccia, apporto di calore, stabilità posturale, stimolazione vitale e sintonizzazione bio-comportamentale.

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici off erto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto.