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Spese straordinarie per figli maggiorenni dovute se rispondono al loro interesse

30 luglio 2026

News Regionale - Sicilia ,

La Corte di Cassazione - con ordinanza n. 23946/2026 depositata dalla prima sezione civile lo scorso 23 luglio - ha stabilito che le spese straordinarie per cure mediche o istruzione rientrano tra quelle imponderabili, ma dovute, se corrispondenti all’interesse preminente del figlio, anche se maggiorenne e però non ancora autonomo.

Da ciò consegue che non rileva il preventivo accordo tra i due genitori al fine di legittimare alla richiesta del rimborso di parte al genitore non collocatario. Ciò che obbliga al rimborso di spese straordinarie non concordate di fatto è il solo presupposto che siano state sostenute nel preminente interesse del figlio e nell’ambito del mantenimento del tenore di vita a egli assicurato durante il matrimonio dai propri genitori.

Il Collegio di piazza Cavour rammenta i consolidati orientamenti giurisprudenziali, evidenziando come il genitore collocatario non sia tenuto a concordare preventivamente e a informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese extra rispetto all’assegno di mantenimento, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio, le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.