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Il differimento della pena per le donne incinte o le madri di bambino sotto l'anno di età è facoltativo

30 luglio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

A seguito della entrata in vigore del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, anche il differimento della pena per le donne incinte o le madri di bambino sotto l'anno di età da obbligatorio è divenuto facoltativo, rientrando nell’art. 147 c.p. A seguito della novella è, dunque, rimasto inalterato il dovere del giudice, a fronte di una istanza di differimento di detenuta madre di prole di età superiore all'anno ma inferiore ai tre anni, di operare un bilanciamento tra le esigenze di difesa sociale e la tutela del minore.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 25435/2026.

Il provvedimento della prima sezione penale è stato depositato lo scorso 7 luglio.

Occorre, sottolineano i giudici di piazza Cavour, che la sussistenza e la consistenza delle esigenze di protezione della collettività venga verificata in concreto, evidenziando in termini positivi, senza il ricorso a formule generali, da quali elementi emerga la "situazione di pericolo" richiamata dalla norma e fino a che punto possano sacrificare le esigenze del minore.