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Adottabilità del minore, i genitori dell’adottando sono le sole parti necessarie dell’intero procedimento

4 agosto 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell’adottando, ove esistenti, sono le sole parti necessarie e formali dell’intero procedimento e quindi litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, nonché unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame.

Lo rammenta la Corte di Cassazione, nelle pagine di una recente ordinanza. Il provvedimento n. 23951/2026 è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 23 luglio.

Tanto premesso, dal momento che l'adozione in casi particolari ex art. 44 L. n. 184/1983 crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine, nel corso del procedimento è necessaria la partecipazione dei genitori e non può escludersi neppure in relazione al genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio ex art. 330 cc.

Pertanto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui, come nella fattispecie esaminata dai giudici di piazza Cavour, l'ordine d'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre emesso in sede di legittimità, non sia stato ottemperato, il ricorso risulta inammissibile, non essendo sufficiente, per la validità del procedimento, il consenso espresso dai genitori in primo grado.