Nell'opposizione a precetto fondata su un provvedimento giudiziale di mantenimento dei figli rilevano solamente i fatti estintivi successivi alla formazione del titolo. Restano, invece, irrilevanti pagamenti, bonifici o altre somme versate in precedenza, anche se il debitore sostiene che fossero destinati al mantenimento del minore. Lo puntualizza la Cassazione all’interno dell’ordinanza n. 24280/2026, ribadendo anche l’immediata esecutività dei provvedimenti provvisori emessi nell’interesse dei figli.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 30 luglio.
Con l’art. 38, comma 2, disp. att., c.c. nel testo applicabile ratione temporis (come sostituito dall’art. 3, co. 1, della L. 219/2012) “il legislatore, in deroga a quanto previsto in via generale dall’art. 741 c.p.c., aveva espressamente attribuito immediata efficacia esecutiva ai provvedimenti camerali relativi ai minori, e dunque anche a quelli emessi nei procedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c. tra genitori di figli nati fuori del matrimonio, con ciò risolvendo e superando i problemi interpretativi posti, in assenza di un rito unificato (v. ora gli artt. 473-bis.22 e 473-bis.36 c.p.c.), dall’apparente disparità di trattamento processuale di situazioni del tutto identiche, la cui unica differenza era rappresentata dall’essere i figli nati in costanza di matrimonio oppure no”.
Ai fini della decisione – conclude la Corte - assume rilievo determinante la circostanza, già messa in luce nella sentenza impugnata, che i fatti estintivi allegati dall’attore a fondamento dell’opposizione a precetto sono anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e persino alla nascita della figlia, il che li rende del tutto inidonei a contrastare il diritto dell’istante di procedere a esecuzione forzata.
