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Collocamento del figlio minore a seguito della crisi familiare, serve una valutazione sistemica e non assolutizzante

6 agosto 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di collocamento del figlio minore a seguito della crisi familiare, il giudice di merito, in mancanza di accordo tra i genitori, è tenuto ad adottare una valutazione sistemica e non assolutizzante dei diritti in conflitto, dando prevalenza all'interesse preminente del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Lo puntualizza la Cassazione, nei rilievi formulati internamente all’ordinanza n. 23771/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 22 luglio.

Ne consegue, argomenta il Collegio di piazza Cavour, che il diritto del genitore collocatario di trasferire la propria residenza in altra città – pur costituendo espressione della libertà di circolazione e della libertà di scelta dell'attività lavorativa, tutelate dagli artt. 4 e 16 Cost., dall'art. 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'art. 15 CDFUE – non può essere esercitato in modo incondizionato, ma deve trovare necessario contemperamento con il fondamentale interesse del minore a una quotidianità stabile e radicata, senza continui spostamenti, in una realtà che garantisca la conservazione di solide relazioni affettive con entrambe le figure genitoriali. Tale contemperamento è realizzato in termini proporzionati e non lesivi del nucleo essenziale dei diritti individuali quando il giudice accerti che l'attività lavorativa svolta dal genitore collocatario non sia connotata da radicamento territoriale esclusivo e che sussistano concrete possibilità di reimpiego nella città di residenza della minore.