La massima:
I provvedimenti interinali che regolano i rapporti tra minori ed ascendenti ex art 317 bis c.c., essendo diretti unicamente a preservare la continuità della relazione affettiva e non essendo riconducibili all'esercizio di una funzione educativa necessaria o a decisioni sulla responsabilità genitoriale, restano estranei al perimetro dell’art. 473 bis 24 c.p.c., e pertanto il ricorso per Cassazione è inammissibile.
Va nominato il curatore speciale del minore nei procedimenti ex art. 317 bis c.c.?
La massima:
Nei procedimenti ex art. 317-bis c.c., in cui il thema decidendum riguarda esclusivamente le posizioni degli ascendenti che, in via autonoma, rivendicano il diritto di visita e frequentazione dei nipoti minorenni senza contestare profili di responsabilità genitoriale, non sussiste l'obbligo di nomina del curatore speciale del minore ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c.
Il caso:
Il Tribunale per i Minorenni di Potenza emette un provvedimento interinale ai sensi dell’art. 317 bis c.c. riconoscendo il diritto dei nonni materni ad instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti, mediante incontri protetti. Il provvedimento, impugnato dai genitori dei minori, viene confermato in sede di reclamo dalla Corte d’Appello. I genitori propongono allora ricorso per Cassazione avverso il decreto pronunciato all’esito del reclamo, deducendo- tra i vari motivi - la violazione dell’art. 317 bis c.c. anche con riguardo all’art. 8 CEDU, e sostenendo come, ai fini del riconoscimento del diritto degli ascendenti, i rapporti significativi degli stessi con i minori devono essere preesistenti alla proposizione della domanda e che in ogni caso tale diritto possa essere riconosciuto solo laddove non emerga alcun pregiudizio per i minori. Tra i motivi dedotti anche la violazione dell’art. 473 bis. 8 c.c. e la nullità dell’intero procedimento per omessa nomina del curatore speciale dei minori. Gli ascendenti, nel costituirsi in giudizio, eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per Cassazione con riguardo a questo tipo di provvedimenti.
La motivazione:
La Corte, accogliendo l’eccezione di inammissibilità, rigetta il ricorso, richiamando nella motivazione alcuni principi già affermati dalla Cassazione in punto di interpretazione dell’art. 317 bis c.c.
Il diritto degli ascendenti ad una relazione significativa con i nipoti non è assoluto, ma è strumentale al benessere del minore, in quanto diretto a preservare la continuità della relazione affettiva, senza incidere su posizioni parentali essenziali. Il suo esercizio è infatti subordinato ad una verifica giudiziale condotta nell’esclusivo interesse del minore, in quanto la posizione degli ascendenti ha natura derivativa e recessiva rispetto a quella dei genitori, perché priva del carattere di necessarietà nel progetto educativo del minore. E infatti sul piano processuale ciò comporta tra l’altro che gli ascendenti non sono litisconsorti necessari nei procedimenti relativi ai nipoti minorenni, pur potendo intervenire ove lo ritengano opportuno.
Esclusa un’estensione analogica rispetto alla posizione processuale e sostanziale dei genitori, la Cassazione conclude escludendo i provvedimenti interinali, che regolano esercizio e tempi di frequentazione degli ascendenti con i minori, dall’ambito applicativo dell’art. 473 bis 24, primo comma n. 2 e quinto comma c.p.c, e ritenendo pertanto inammissibile il ricorso per Cassazione, riservato da tale norma all’impugnazione in sede di legittimità di provvedimenti temporanei ed urgenti che incidano sulla responsabilità genitoriale o modifichino l’affidamento o la collocazione dei minori.
In motivazione - quanto alla prospettata necessità di nomina del curatore speciale nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 317 bis c.c. – la Corte osserva che essa debba essere esclusa, non ricorrendovi i presupposti che giustificano la rappresentanza processuale sostitutiva del minore. Specifica la Corte che il dato normativo (473 bis.8 c.p,c. e 78 primo comma c.p.c.) evidenzi come il curatore speciale sia figura destinata ad operare come rimedio alla mancanza di un rappresentante legittimato, e dunque nei conflitti che coinvolgano i genitori, non i rapporti tra terzi e i minori. Diversa è l’ipotesi in cui gli ascendenti, agendo ex art. 317 bis c.c., contestino profili di responsabilità genitoriale, nel qual caso – laddove emerga un conflitto rilevante sul tema -, può esservi l’esigenza di nominare un curatore speciale ex art. 473 bis. 8 c.p.c.
Precedenti giurisprudenziali
Cass. 19780/2018, Cass. 15238/2018, Cass. 2881/2023, Cass. 13377/2023, Cass. 4420/2026.
La Presidente
Gabriella de Strobel
