Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 c.p. e quello di cui all'art. 660 c. p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie.
La sottolineatura è a firma della Corte di Cassazione ed è argomentata all’interno della sentenza n. 32851/2026.
Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 3 settembre.
Sicché, argomentano i giudici di piazza Cavour, si configura il delitto di cui all'art. 612bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.
