In materia di divisione ereditaria, premesso che qualora un condividente abbia ricevuto una somma in via anticipata rispetto alla divisione, la ripartizione pro quota del relativo valore può avvenire secondo il principio della collazione per imputazione con il metodo dei prelevamenti oppure considerando il bene donato, contabilmente, come se facesse parte della massa dividenda e quindi imputato per il suo valore alla porzione del donatario.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 24855/2026.
Il provvedimento è risalente allo scorso 30 agosto.
Occorre preliminarmente appurare se quanto ricevuto dal condividente fosse un importo da conteggiare nel patrimonio comune al momento della divisione, in quanto, se così non fosse, si avrebbe un debito di uno dei condividenti verso l'altro e la dazione di denaro andrebbe resa per intero al solo creditore senza accedere al calcolo della massa ereditaria.
Incorre, pertanto, in un vizio di motivazione e in violazione dell'art. 100 c.p.c. il giudice di merito che neghi l'interesse all'impugnazione del coerede ritenendo equivalenti i due procedimenti, senza accertare preventivamente la natura, successoria o personale, della somma ricevuta.
