In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile relativo all’affidamento dei minori, la condotta di elusione prevista dall’art. 388, comma 2, c.p. non può essere ravvisata nel solo inadempimento o nella mera mancata collaborazione del genitore tenuto a consentire l’esercizio del diritto di visita, occorrendo invece l’accertamento di atti fraudolenti o simulati, ovvero di comportamenti connotati da mala fede e funzionali a sottrarsi all’attuazione del provvedimento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 32971/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 16 luglio.
Ne consegue che, ove il provvedimento civile disciplini i rapporti genitoriali in termini generici e presupponga un accordo tra i genitori, il giudice di merito deve indicare gli specifici elementi dai quali desumere l’elusione, distinguendola dalla semplice inosservanza, nonché chiarire se l’esecuzione implichi un facere infungibile dell’obbligato.
