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Successione mortis causa con elementi di internazionalità, il giudice italiano deve tener conto anche della legge italiana

11 settembre 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di successione mortis causa con elementi di internazionalità, qualora la successione di cittadino straniero sia sottoposta, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 218 del 1995, alla legge nazionale del de cuius, il giudice italiano deve tenere conto, ai sensi dell’art. 13 della medesima legge, del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero, anche alla legge italiana, e deve accertare d’ufficio, ai sensi dell’art. 14, il contenuto della legge straniera applicabile, senza che gravi sulle parti un onere di allegazione o prova.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 25009/2026.

Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 5 settembre.

Ne consegue che, ove l’ordinamento straniero richiamato adotti il criterio della scissione successoria, distinguendo tra beni mobili, regolati dalla legge del domicilio, e beni immobili, regolati dalla lex rei sitae, il giudice deve verificare la validità e l’efficacia del testamento separatamente per ciascuna massa ereditaria; resta ferma la nullità della divisione consensuale relativa a beni non comuni, per difetto della causa tipica del negozio divisorio, quando sia accertata l’assenza di una comunione ereditaria.