Ipoteca sui beni conferiti in fondo patrimoniale vietata se il debito è contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia
L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 è ammissibile anche sui beni conferiti in fondo patrimoniale, trovando applicazione l'art. 170 c.c. anche rispetto alle ipoteche non volontarie. L'esecuzione (e l'iscrizione di ipoteca) è vietata solo se il debito è contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e se il creditore era consapevole di tale estraneità. L'onere di allegare e provare sia l'estraneità del debito alle esigenze familiari, sia la consapevolezza del creditore grava sul debitore che invoca il regime di impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale; la mera circostanza che il debito derivi dall'attività imprenditoriale o professionale non è né sufficiente a escludere, né idonea a dimostrare automaticamente l'estraneità ai bisogni della famiglia, i quali devono intendersi in senso ampio, comprendendo anche le esigenze di benessere e di incremento della posizione economica del nucleo.
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/09/2026, n. 25112, one legale
