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Violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non può essere desunto dal mero mancato pagamento dell’assegno

21 settembre 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore del coniuge integra il delitto di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. soltanto quando il giudice accerti specificamente che, per effetto dell’inadempimento, siano in concreto venuti a mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza.

Lo precisa la Cassazione, nei rilievi formulati internamente alla sentenza n. 33516/2026.

Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 14 settembre.

A tal fine, argomentano i giudici di piazza Cavour, lo stato di bisogno non può essere desunto dal mero mancato pagamento dell’assegno, né possono essere applicati i diversi presupposti dell’art. 570-bis cod. pen., ma devono essere valutate tutte le risorse effettivamente disponibili alla persona offesa, comprese le attività lavorative e le fonti di reddito anche potenziali; la disponibilità di un bene improduttivo può escludere il requisito quando l’improduttività dipenda da una libera scelta dell’avente diritto o il reddito ricavabile sia sufficiente a rimuovere il bisogno. Per “mezzi di sussistenza” devono intendersi, oltre a vitto e alloggio, anche quanto occorra, in misura contenuta e rapportata alle condizioni economiche e al regime di vita dell’obbligato, per soddisfare le complementari esigenze della vita quotidiana.