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RAPPORTI TRA ASCENDENTI E MINORI - RICORSO PER CASSAZIONE E NOMINA DEL CURATORE SPECIALE

28 settembre 2026

News Regionale - Lazio ,

Il diritto riconosciuto dall’art. 317-bis c.c. agli ascendenti, di mantenere rapporti significativi con i nipoti, è tutelato dall’ordinamento, ma non ha carattere assoluto, essendo il suo esercizio subordinato alla verifica dell’esclusivo interesse del minore.

La frequentazione degli ascendenti assume rilievo in quanto idonea a contribuire alla continuità della relazione affettiva e allo sviluppo sano ed equilibrato della personalità del minore. Essa può, pertanto, essere limitata, regolamentata o esclusa quando non arrechi un concreto beneficio al minore ovvero, nel contesto di una conflittualità familiare, rischi di divenire fonte di tensione o di pregiudizio.

Gli ascendenti non partecipano, tuttavia, con carattere di necessità, all’esercizio della responsabilità genitoriale e la loro posizione è strumentale e recessiva rispetto all’interesse del minore e alle posizioni dei genitori.

Ne consegue che i provvedimenti che disciplinano esclusivamente tempi e modalità di frequentazione tra ascendenti e nipoti, anche se adottati in via temporanea, non incidendo direttamente sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento o sulla collocazione del minore, non rientrano nell’ambito dei provvedimenti impugnabili per cassazione ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.

La previsione dell’art. 473-bis.24 c.p.c. resta infatti riferita alle posizioni parentali essenziali direttamente coinvolte nel progetto educativo del minore, mentre la frequentazione con gli ascendenti è funzionale alla continuità della relazione affettiva e non all’esercizio di una funzione educativa in senso proprio.

Nel procedimento ex art. 317-bis c.c. non è necessaria la nomina del curatore speciale del minore quando la controversia riguarda esclusivamente la frequentazione con gli ascendenti, anche perché trattasi di figura destinata a operare principalmente nei conflitti inerenti alla responsabilità genitoriale che determinino un difetto di rappresentanza del minore; essa si rende necessaria solo in presenza di profili di responsabilità genitoriale che determinino un conflitto nella rappresentanza del minore.


a cura dell’Avvocato Arianna Pelagaggi