Poiché l'Ici è imposta reale, ai fini dell'esenzione per abitazione principale rilevano solo elementi oggettivi relativi all'immobile (residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente).
È quanto emerso, in sintesi, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23489/2026.
Il provvedimento delle Sezioni Unite è risalente allo scorso 18 luglio.
Sicché, prosegue il massimo Consesso, è costituzionalmente illegittimo subordinare il beneficio alla dimora abituale dei familiari, trattandosi di requisito connesso allo status soggettivo del contribuente e produttivo di irragionevole discriminazione tra coniugati e non coniugati, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost.
