In tema di maltrattamenti in famiglia, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato, ove esso si risolva nella mera contestazione della valutazione di inattendibilità della persona offesa – espressa dal giudice di appello sulla base della natura ondivaga delle sue dichiarazioni, della mancanza di riscontri testimoniali e delle contraddizioni già emerse in un separato procedimento per istigazione al suicidio conclusosi con archiviazione – senza dedurre un effettivo vizio di motivazione, ma sollecitando una diversa e inammissibile rivalutazione del compendio probatorio.
È quanto stabilito dalla Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 34694/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 28 settembre.
Ne consegue, proseguono i giudici di piazza Cavour, che il tentativo di suicidio della persona offesa, per poter essere ricondotto eziologicamente alle condotte maltrattanti contestate, non può fondarsi sulla sola evocazione dell'ipotesi accusatoria provvisoria formulata nel procedimento archiviato, ma richiede una prova che, superato il vaglio di attendibilità soggettiva del dichiarante, consenta di ritenere il nesso causale sussistente secondo il criterio del "più probabile che non".
