In tema di impugnazione della validità o dell'autenticità di un testamento, sono litisconsorti necessari, oltre agli istituiti eredi, anche coloro che succederebbero per legge ove l'atto di ultima volontà fosse dichiarato invalido, in ragione dell'unitarietà inscindibile del rapporto successorio dedotto in giudizio. Tuttavia, la parte che eccepisca il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione di tali soggetti ha l'onere di indicarli specificamente, dimostrandone la qualità di eredi legittimi, e di specificare le ragioni di fatto e di diritto dell'invocata integrazione, le quali non debbono risultare prima facie pretestuose o meramente ipotetiche.
È quanto stabilito dalla Cassazione, nelle pagine della ordinanza n. 25820/2026.
Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 25 settembre.
L'istituzione di erede con assegnazione di beni determinati (institutio ex re certa), una volta passata in giudicato e non più riqualificabile come legato in difetto di specifica impugnazione, produce, per effetto della forza espansiva della vocazione a titolo universale, l'acquisto da parte dell'istituito anche dei beni ignorati dal testatore o sopravvenuti, con conseguente esclusione del concorso della successione legittima su tali beni, salvo che risulti che il testatore, pur consapevole della loro esistenza, abbia inteso deliberatamente escluderli dalla disposizione testamentaria, riservandoli alla successione legittima.
