Le spese di viaggio sostenute dal genitore non collocatario, per l'esercizio del diritto di visita, incidono sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento del figlio, ma non sono automaticamente detraibili o deducibili.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 23616/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 21 luglio.
Il mantenimento del figlio non è considerato una prestazione monetaria isolabile dalla trama delle relazioni familiari, né può essere determinato mediante la semplice contrapposizione tra disponibilità economiche dell’obbligato ed esigenze materiali del beneficiario. Sostanzialmente, è il risultato di un giudizio distributivo complesso, nel quale risorse, bisogni, tempi di cura, assetti di vita e costi della relazione devono essere ricondotti a una misura unitaria.
In tema di affidamento di figli minori, proseguono i giudici di piazza Cavour, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. allorché la corte d'appello, pur non menzionando espressamente la domanda di affido "super esclusivo", regoli compiutamente l'affidamento e le modalità di visita, confermando l'affido esclusivo e ritenendo implicitamente insussistenti i presupposti per un ulteriore irrigidimento dei poteri del genitore collocatario.
In tal caso, la domanda deve ritenersi rigettata in via implicita, con conseguente configurabilità, al più, di un vizio di violazione di legge o di motivazione, e non di omessa pronuncia.
