La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non determina l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, non sottraendo la donazione alla riduzione se lesiva della legittima altrui. Naturalmente, ferma restando l'intangibilità della proprietà dei beni che non rientrano tra le ragioni ereditarie derivanti dalla divisione.
È quanto statuito, in estrema sintesi, dalla Corte di Cassazione all’interno dell’ordinanza n. 25932/2026.
Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 29 settembre.
In tema di scioglimento della comunione ereditaria e di collazione, il contenuto di una sentenza non definitiva deve essere individuato integrando il dispositivo con la motivazione nella parte in cui quest'ultima riveli l'effettiva volontà del giudice.
Pertanto, l'inclusione formale di un bene donato nel dispositivo dell'asse ereditario non preclude di accertare, attraverso la motivazione, che tale inserimento sia avvenuto ai soli fini della riunione fittizia e del calcolo della quota di legittima, non facendo parte il bene del relictum ove il donatario sia stato dispensato dalla collazione. L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici
