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Contratto atipico di mantenimento o vitalizio assistenziale, precisazioni sulla verifica dell’alea

7 ottobre 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Nel contratto atipico di mantenimento o vitalizio assistenziale, l’alea, da accertarsi con riguardo al momento della conclusione, postula la comparazione, secondo dati omogenei, tra la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche complessivamente dovute dal vitaliziante, avuto riguardo alla prevedibile durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato.

La sottolineatura è a firma della Cassazione ed è esplicitata all’interno dell’ordinanza n. 25952/2026.

Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 29 settembre.

La natura personale delle prestazioni di cura e assistenza, proseguono i giudici di piazza Cavour, non ne esclude la necessaria valutabilità economica.

È, pertanto, nulla per difetto di alea la pattuizione ove risulti una originaria, palese sproporzione tra le prestazioni, ovvero quando l’età o una malattia, per natura e gravità, rendano estremamente probabile un rapido esito letale; è meramente apparente la motivazione che affermi l’equilibrio contrattuale senza compiere tale comparazione.