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Successione necessaria e donazioni coeve, precisazioni sulla riduzione

8 ottobre 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di successione necessaria, qualora l’ultima liberalità lesiva sia costituita da più donazioni coeve, delle quali non sia possibile stabilire l’anteriorità, la riduzione deve essere operata, in applicazione analogica dell’art. 558 c.c., in proporzione al valore delle sole disposizioni contestualmente riducibili, e non già in rapporto al complesso delle liberalità ricevute dai rispettivi beneficiari.

È quanto espresso recentemente dalla Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 26170/2026.

Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 3 ottobre.

Ove l’azione sia proposta contro uno soltanto dei donatari, essa produce effetti esclusivamente nei suoi confronti e nei limiti della parte di riduzione a lui imputabile, senza che il legittimario possa trasferire sul convenuto il peso gravante sul donatario non evocato.

Quando il trasferimento di quote sociali, formalmente oneroso, dissimuli una donazione diretta di beni provenienti dal patrimonio del disponente, la reintegrazione della legittima avviene in natura, mediante attribuzione della corrispondente frazione delle quote, non trovando applicazione il criterio del mero equivalente proprio della donazione indiretta realizzata con intestazione del bene acquistato con denaro del disponente.