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L'ASCOLTO DEL MINORE E LA TUTELA DELLA SUA VOLONTÀ NELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE

19 ottobre 2026

News Regionale - Lazio ,

L’ordinanza n. 26388/2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione presenta un punto di vista interpretativo in tema di sottrazione internazionale di minori, mettendo in luce il bilanciamento tra l’obbligo di rimpatrio stabilito dalla Convenzione dell'Aja del 1980 e il diritto del minore all’ascolto e all’autodeterminazione.

La Suprema Corte ha censurato il decreto del Giudice di merito il quale, nonostante si è trovato di fronte ad una chiara opposizione da parte di due sorelle minorenni nel non voler essere rimpatriate, ha comunque ritenuto la loro volontà frutto di un mero condizionamento materno. Con questa pronuncia, i giudici di legittimità hanno ribadito che il rifiuto espresso da minori capaci di discernimento al rientro nello Stato di residenza abituale, costituisce una causa ostativa autonoma che impone al giudice un rigoroso approfondimento istruttorio, e quindi, l’eventuale condizionamento psicologico non può basarsi su semplici ipotesi, ma deve essere rigorosamente provato tramite riscontri oggettivi approfonditi.

In conclusione, il provvedimento impone al giudice un preciso obbligo di accertamento e di motivazione rafforzata, ponendo l’accento ad una tutela prioritaria del superiore interesse del minore e del suo diritto fondamentale all’ascolto.



A cura dell’Avv. Rachele Gasbarra