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Legge Regionale del Veneto n. 17 del 2026 sul “fine vita”

19 ottobre 2026

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Legge Regionale del Veneto n. 17 del 2026 sul “fine vita”


Cari socie e soci,
vi allego una riflessione sulla legge regionale del veneto sl fine vita, essendo un tema che dobbiamo affrontare e discutere a livello nazionale. 
Ringrazio l’avv. Federico Montagna per il prezioso contributo.
 
 
Confronto tra il testo della proposta di Legge regionale sul fine vita di iniziativa popolare presentato al Consiglio Regionale Veneto e non approvato il 16 gennaio 2024 e il testo approvato il 2 settembre 2026 dopo due giornate di discussione e con decine di emendamenti.
 
Mantenendo l’articolato della legge in cinque punti, la prima evidente differenza tra i due testi riguarda il titolo stesso della legge:
Il titolo originario della proposta di legge di iniziativa popolare era: “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale”.
Il testo viene ripresentato e approvato come:
“Procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”. Non vi è più il riferimento esplicito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019.
Art. 1 quasi invariato rimane il titolo: “Condizioni d’accesso all’assistenza sanitaria per il suicidio medicalmente assistito”.
Il precedente testo non riportava le parole “per il suicidio medicalmente assistito”.
Il primo articolo della proposta del 2024 elencava i requisiti stabiliti dalla sentenza n. 242/2019, da verificare da parte della struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente.
L’art. 1 emendato nel 2026 non elenca i requisiti ma sintetizza così: “Le persone che siano in possesso dei requisiti previsti per il suicidio medicalmente assistito accedono all’assistenza sanitaria di cui alla presente legge … ”.
Ciò è in ottemperanza alle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2025 riferita alla Legge regionale della Toscana e n. 148/2026 riferita alla Legge regionale della Sardegna che hanno censurato l’elenco dei quattro requisiti presenti nella sentenza n. 242/2019, in quanto sono di esclusiva competenza della legislazione statale e quindi suscettibili di evoluzione, trattandosi di quella “circoscritta area in cui l’incriminazione per aiuto al suicidio ex art. 580 c.p. non è conforme a Costituzione”. La Corte, infatti, aveva “dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma della Costituzione, l’art. 580 del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
Il secondo comma dell’art. 1 richiama la legge regionale veneta n. 7 del 2009 sulle cure palliative e sull’obbligo di informare il paziente della possibilità di fruirne con “criterio di priorità assoluta”.
Con il terzo comma dell’art. 1, inoltre, si prevede la possibilità di “intraprendere un percorso di sostegno psicologico” finalizzato alla “valutazione delle alternative al suicidio medicalmente assistito”; la stessa Azienda ULSS “offre la possibilità di ricevere le informazioni relative agli enti e alle associazioni che perseguono statutariamente finalità di tutela della vita”.
L’espressione “tutela della vita”, presente come finalità statutaria di una associazione, è l’implicito riferimento ad una posizione non laica sulla questione del fine vita.
Sono modificati interamente i titoli dei successivi articoli di legge.
 
L’art. 2 della proposta di legge del 2024 indicava la presenza delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Veneto “in ogni fase del percorso di suicidio medicalmente assistito su richiesta della persona malata”, e l’istituzione della Commissione medica multidisciplinare permanente per le verifiche dei requisiti; tale Commissione doveva anche individuare procedure e modalità della prestazione sanitaria tali da “garantire al richiedente la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile rispetto all’alternativa del rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa, previo parere del Comitato etico” e nel rispetto delle modalità previste dalla Legge n. 219/2017 D.A.T.
L’art. 2 emendato nel 2026 prevede che l’istituzione della Commissione medica multidisciplinare permanente per la verifica dei requisiti sia composta da nove (9) professionisti dipendenti dell’Azienda sanitaria oltre, se richiesto, un medico di fiducia del paziente ma, quest’ultimo, “esclusivamente con funzioni di consulenza nei rapporti con la Commissione”.
La Commissione si esprime collegialmente e, al comma 4 si prevede che: “Qualora la Commissione intenda discostarsi dal parere formulato dal medico palliativista è tenuta a motivare analiticamente le ragioni poste alla base del proprio orientamento”.
L’art. 2 comma 6, inoltre, mantiene anche il parere del Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente prima dell’attuazione del s.m.a.
 
L’art. 3 nella proposta di legge del 2024 era dedicato ai “Tempi per l’erogazione delle verifiche sulle condizioni e modalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019 per l’assistenza al s.m.a.”.
In questo articolo i tempi erano espressi in giorni precisi entro i quali doveva svolgersi il procedimento, ossia: la verifica dei requisiti, l’invio della relazione medica al Comitato etico che esprimeva il suo parere, la risposta alla richiesta del paziente e l’erogazione della prestazione. Il comma 6 stabiliva inoltre che: “L’erogazione del trattamento di autosomministrazione può essere rinviata a seconda della volontà e della richiesta della persona malata che in ogni momento può decidere di posticipare, sospendere o annullare la prestazione”.
Nel testo della Legge approvato questa possibilità è assente perché la Corte (sentenza n. 204/2025) ha stabilito che la disposizione è incoerente con la struttura del suicidio medicalmente assistito in quanto non si tratta di un trattamento che possa essere sospeso o annullato ma dell’assistenza sanitaria ad una persona che conserva il dominio sull’atto finale.
Il testo approvato dell’art. 3 è titolato “Verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito e individuazione delle modalità di attuazione”.
“Preliminarmente la Commissione verifica che il richiedente abbia ricevuto un’informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative … ”. L’Azienda ULSS invia la relazione sulle verifiche al Comitato etico il quale redige un suo parere da inviare alla Commissione medica; il tutto “viene trasmesso senza ritardo dall’Azienda ULSS alla persona malata”.
Il Comitato etico dovrà esprimere il proprio parere tenendo conto “degli indirizzi espressi dal Comitato regionale per la bioetica istituito dalla Giunta regionale”.
I tempi per la verifica, per la relazione e il parere, per la risposta e l’attuazione dell’intero procedimento sanitario, sono stati tutti sostituiti con avverbi e parafrasi: “tempestivamente”, “immediatamente”, “senza ritardo”, “senza ingiustificati ritardi”, “secondo una tempistica compatibile con le condizioni cliniche della persona malata”.
La Corte con le due sentenze sopra ricordate (n. 204/2025 e n. 148/2026) ha, infatti, stabilito la competenza nazionale anche per la fissazione di tempi precisi da rispettare. Se ogni Regione decidesse tempi diversi vi sarebbero disuguaglianze non accettabili.
Gli artt. 4 e 5 sulla gratuità della prestazione e sulla invarianza finanziaria sono sostanzialmente mantenuti.
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Entrambe le sentenze della Corte (n. 204/2025 e n. 148/2026) precisano che, anche in assenza di una Legge nazionale, le Regioni possono legiferare in materia di tutela della salute organizzando l’attività delle aziende sanitarie, le Commissioni mediche multidisciplinari, le verifiche cliniche e l’interlocuzione con la persona e il rapporto con i Comitati etici. La Corte conferma anche il ruolo del Servizio sanitario pubblico nella procedura di suicidio medicalmente assistito.
Ciò che le Regioni non possono fare è “cristallizzare” i requisiti necessari per l’accesso alla procedura di s.m.a. proprio perché stabiliti dalla sentenza n. 242/2019 in riferimento all’art. 580 del codice penale e, come sopra detto, suscettibili di evoluzione.
Nel testo approvato dal Consiglio Regionale del Veneto appare evidente la preminenza del ruolo del medico palliativista su tutti gli altri professionisti facendo sottendere la convinzione che le cure palliative siano sempre una alternativa alla morte volontaria. Nella realtà si può osservare che la richiesta di suicidio medicalmente assistito viene avanzata, con urgenza, dopo il fallimento di ogni altra possibile cura ed in presenza delle condizioni previste dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale.
La Legge approvata manifesta chiaramente la centralità riconosciuta alla medicina palliativista (cfr. art. 2 co.4) rispetto alla libera autodeterminazione della persona malata di ricorrere all’aiuto medico alla morte.
Nel testo non sono menzionati i fondamentali articoli della Costituzione richiamati sia nella sentenza della Corte sia nella originaria proposta di Legge: art. 2 (diritti inviolabili dell’uomo), art. 13 (libertà personale inviolabile) e art. 32 co. 2 (trattamento sanitario, modificato dopo la legge sulle D.A.T. del 2017 e la sentenza n. 242/2019).
Al Legislatore statale rimane il compito, più volte sollecitato dalla Corte Costituzionale, di approvare una disciplina organica e uniforme per l’intero territorio nazionale.
 

A cura di Avv. Federico Montagna


La Presidente

Gabriella de Strobel