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Corte d’Appello di L’Aquila, 23 settembre 2026 Rimborsabili le spese conseguenti alla scelta universitaria anche se non previamente concertate

20 ottobre 2026

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Corte d’Appello di L’Aquila, 23 settembre 2026

Rimborsabili le spese conseguenti alla scelta universitaria anche se non previamente concertate


La massima:
Le spese universitarie e di alloggio vanno rimborsate al genitore che le ha sostenute, anche quando manca il consenso preventivo previsto dall’accordo di separazione, ove rispondano all’interesse del figlio e siano proporzionate alle capacità economiche del genitore obbligato.

Il caso:
Il Tribunale di Lanciano accoglieva parzialmente l’opposizione a precetto proposta da Tizio, con cui egli si era opposto alla richiesta di rimborso da parte di Caia di spese straordinarie da ella sostenute in quanto attinenti e conseguenti alla scelta universitaria del figlio della coppia, tra cui le spese di alloggio. All’opposizione, motivata dalla mancanza di preventivo accordo in ordine a tali voci di spesa, in spregio della sentenza di separazione, aveva resistito Caia sostenendo che il diritto al rimborso rinvenisse dalla natura di tali spese, rientranti tra quelle sorte per bisogni primari del figlio come il diritto allo studio, per le quali non sarebbe necessaria né un’autonoma azione di accertamento né il previo accordo di entrambi i genitori.
Il Tribunale di primo grado, accogliendo parzialmente l’opposizione, riteneva che le spese derivanti dalla scelta del percorso universitario fossero rimborsabili solo se effettuate di concerto tra i genitori, in conformità a quanto previsto dall’accordo di separazione.
La sentenza era oggetto di appello da parte di Caia.

La motivazione
La Corte d’Appello, accogliendo il ricorso, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l’opposizione a precetto, aderendo ad alcune importanti pronunce di legittimità sul tema.
In motivazione la Corte sostiene che il preventivo accordo sulle spese straordinarie occorra solamente per quelle che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, escano dall’ordinario regime di vita del figlio. Anche per queste ultime però, precisa la Corte, la mancanza di preventiva informazione e di assenso dell’altro genitore non determina il venir meno del diritto al rimborso, dovendo il giudice valutare la rispondenza della spesa all’interesse preminente del minore, nonché la conformità e proporzionalità al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.
Il necessario previo concerto previsto nell’accordo di separazione deve allora ritenersi recessivo rispetto al dovere di rango costituzionale di mantenere, istruire ed educare i figli nel loro superiore interesse, non potendo il pagamento o il rimborso di spese conformi al loro interesse, proporzionate e coerenti con le capacità economiche dei genitori, essere subordinato al preventivo consenso di uno solo.

Precedenti giurisprudenziali
Cass. 14564/2023, Cass. 17017/2025, Cass. 9392/2025.



A cura di Avv. Enrica Zenato


La Presidente


Gabriella de Strobel