In tema di immigrazione, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero ascendente di cittadino italiano, la tutela prevista dall’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, in combinato disposto con l’art. 28, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 394 del 1999, richiede la prova di una convivenza effettiva, attuale e documentata con il parente entro il secondo grado.
È quanto stabilito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 26880/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 15 ottobre.
A ben vedere, precisano i giudici di piazza Cavour, non è sufficiente la mera esistenza di un legame affettivo, ancorché stabile e significativo, né un precedente accertamento reso, in diverso procedimento, sulla base di una nozione lata di convivenza e riferito a un periodo remoto. Parimenti, la disciplina di cui al d.lgs. n. 30 del 2007 non è applicabile all’ascendente che non risulti a carico del cittadino dell’Unione o italiano, poiché tale requisito concorre a definirne la qualità di familiare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, del medesimo decreto.
