In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 570-bis cod. pen. per l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, il giudice non può limitarsi a rilevare la mancata revoca giudiziale del provvedimento che ha stabilito l’assegno, ma deve accertare in concreto se il beneficiario abbia raggiunto l’autosufficienza economica, atteso che tale circostanza incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento e non è esclusa dalla sola natura temporanea dell’attività lavorativa, dovendosi valutare la durata del rapporto, l’entità della retribuzione e l’effettiva capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito.
Lo precisa la Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 36823/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 20 ottobre.
La successiva perdita dell’occupazione non determina, di regola, la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento già cessato, ferma restando l’eventuale obbligazione alimentare.
Non viola, inoltre, il principio di correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione in appello del fatto contestato ai sensi dell’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. nel delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen., quando resti immutata la condotta materiale, la diversa qualificazione fosse concretamente prevedibile alla luce della linea difensiva adottata e l’imputato non indichi uno specifico pregiudizio arrecato all’esercizio del diritto di difesa.
