...

IN CASO DI SOPRAVVENUTO DECESSO DEL CONTRIBUENTE GLI EREDI SONO UNICAMENTE TENUTI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO E NON ANCHE DELLE RELATIVE SANZIONI (CASS. CIV., ORDINANZA N. 25755/2026)

26 ottobre 2026

News Regionale - Lazio ,

Con ordinanza n. 25755 del 2026 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione V tributaria, ponendosi in linea di continuità con il proprio precedente consolidato orientamento pretorio (cfr., ex multis, Cass., Sez. T., 05.09.2022 n. 26015), ha ribadito il principio secondo cui gli eredi non rispondono delle sanzioni fiscali inflitte al de cuius in quanto la responsabilità verso l’amministrazione finanziaria è personale e intrasmissibile.

I Giudici di legittimità sono pervenuti a tale esito nell’ambito di un contenzioso insorto a seguito della notifica di due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 con i quali il Comune di Torrille (PR) contestava a un contribuente il maggiore valore imponibile di una determinata area.

In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Parma respingeva il ricorso promosso dal contribuente avverso detti avvisi, dando comunque atto della rettifica nel mentre effettuata dall’Ente impositore rispetto al valore dell’area per la sola annualità 2013.

In sede di gravame, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, riconoscendo il minor valore imponibile anche per l’anno 2012.

Nel corso del giudizio di legittimità instaurato dal contribuente, a fronte del di lui sopravvenuto decesso, si costituivano le relative eredi le quali chiedevano la disapplicazione nei loro confronti delle sanzioni tributarie inflitte, invocando l’art. 8 del D.lgs. n. 472/1997.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la domanda avanzata dalle eredi. Nell’accogliere parzialmente il ricorso principale ha cassato la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni nei loro confronti.

In particolare gli Ermellini hanno nuovamente chiarito che:“(…) in caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8, D.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale specificatamente codificato nel precedente art. 2, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione”.

Con la richiamata ordinanza i Giudici di legittimità, valorizzando il generale principio del carattere personale della responsabilità sanzionatoria erariale, hanno dunque escluso la trasmissibilità agli eredi del contribuente dell’obbligazione di pagamento delle sanzioni tributarie antecedentemente irrogate con l’avviso di accertamento.


A cura dell’Avv. Elisa Tosini