Ai fini della verifica della specificità dell'impugnazione non rileva che l'appellante censuri singolarmente tutti gli elementi costitutivi della domanda, ma piuttosto che investa la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
È quanto recentemente affermato dalla Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 27533/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 22 ottobre.
In tema di accordi conclusi in sede di separazione personale, la distinzione tra pattuizioni aventi causa nella separazione e negozi patrimoniali che in essa trovino mera occasione individua il diverso statuto della cognizione del giudice del divorzio; le prime, ancorché attuate mediante prestazioni atipiche, in quanto funzionali all'attuazione dei doveri di solidarietà coniugale, sono suscettibili di essere superate dalla regolamentazione conseguente al divorzio, previo autonomo accertamento dei relativi presupposti; rispetto ai secondi, invece, la cognizione del giudice del divorzio è limitata alla qualificazione della pattuizione e all'accertamento della sua autonoma causa patrimoniale, restando il rapporto disciplinato dalle regole dell'autonomia privata e sottratto, nel giudizio sullo status, a poteri modificativi o conformativi.
