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Circonvenzione di persone incapaci e intento liberale, le precisazioni della Cassazione

27 ottobre 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di circonvenzione di persone incapaci , il giudice di merito, una volta accertati il rapporto squilibrato tra agente e vittima, lo stato di deficienza psichica di quest'ultima e il compimento di un atto pregiudizievole, non può escludere la sussistenza del reato sulla sola base del rilievo che la persona offesa fosse animata da un intento liberale, dovendo invece verificare – anche mediante elementi indiziari e prove logiche (quali la stretta contiguità temporale tra fatti intimidatori e atto dispositivo, le anomalie negoziali e le modalità di esecuzione dell'atto) – se la determinazione volitiva sia stata autonoma ovvero il frutto dell'abuso, da parte dell'agente, dello stato di suggestionabilità e fragilità psichica della vittima, non essendo necessario che la proposta di compiere l'atto provenga dall'agente, essendo sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle minorate capacità psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole già maturata.

Lo precisa la Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 37175/2026.

Il provvedimento della seconda sezione penale è stato depositato lo scorso 22 ottobre.

È pertanto viziata da illogicità e lacunosità motivazionale, anche per omessa valutazione di prove testimoniali specificamente devolute con l'atto di appello, la sentenza che, pur riconoscendo la fragilità psichica e la particolare suggestionabilità della persona offesa (accertate anche in sede peritale), non ne valuti la concreta incidenza sul processo di formazione della volontà dispositiva, né si confronti con gli elementi di riscontro provenienti da testimonianze convergenti.

Le dichiarazioni della persona offesa, pur costituita parte civile, non soggiacciono alla regola di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, previo vaglio rafforzato di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, opportunamente corroborato da riscontri esterni.