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Responsabilità dell’istituto scolastico, precisazioni della Cassazione sul danno subito dall’alunno

28 ottobre 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di responsabilità dell’istituto scolastico, il danno che l’alunno cagioni a sé stesso durante una pratica sportiva svolta nell’orario scolastico è riconducibile alla responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., e non alla presunzione prevista dall’art. 2048 c.c., applicabile al danno arrecato dall’allievo a terzi.

La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte ed è esplicitata nell’ordinanza n. 27244/2026. Il provvedimento della terza sezione civile è stato depositato lo scorso 19 ottobre.

L’alunno danneggiato è tenuto a provare il verificarsi del danno in occasione dell’attività scolastica e il relativo nesso causale, mentre incombe sull’amministrazione scolastica dimostrare il corretto adempimento degli obblighi di protezione e vigilanza ovvero che l’evento sia derivato da causa non imputabile.

La responsabilità della scuola per l’infortunio occorso durante l’attività sportiva presuppone, in particolare, che il danno costituisca la concretizzazione di un rischio anomalo, non normalmente inerente alla pratica svolta, e che l’evento fosse prevedibile ed evitabile mediante l’adozione delle dovute cautele; essa va pertanto esclusa quando l’attività sia ordinaria, non intrinsecamente pericolosa, si svolga sotto la vigilanza dell’insegnante e l’infortunio si produca in modo repentino, imprevedibile e inevitabile.