La massima:
L’attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale fondata sul grave difetto di discrezione di giudizio di una delle parti, ai sensi del can. 1095 n. 2 CJC, è impedita sia dalla convivenza ultratriennale tra i coniugi, in quanto essa costituisca una piena, consapevole ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale, sia dalla mancata corrispondenza del ravvisato vizio genetico all’incapacità di intendere e di volere prevista dall'art. 120 c.c., sia ancora se l’azione di nullità non sia stata proposta entro il termine di un anno dal momento in cui il soggetto incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Il caso:
Il matrimonio celebrato dalle parti nel 1992 in forma canonica e trascritto agli effetti civili viene dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica nel 2023 per difetto di discrezione di giudizio da parte della donna.
La Corte d'Appello rigetta la domanda di attribuzione di efficacia civile alla sentenza canonica per rilevato contrasto con l’ordine pubblico in ragione della prolungata convivenza coniugale, protrattasi per quasi trent’anni, e ritenendo che non corrisponda alle ipotesi di invalidità previste dal diritto civile il grave difetto di discrezione posto alla base della decisione ecclesiastica, fondato sul rilievo che la donna si sarebbe sposata per allontanarsi dal problematico contesto della propria famiglia effettuando la scelta nuziale con leggerezza e immaturità, senza valutare e comprendere l'importanza e la serietà degli obblighi nascenti dal matrimonio.
L’interessata propone ricorso per cassazione.
La motivazione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendo che la Corte territoriale si sia correttamente conformata al principio sancito dalle sezioni unite (Cass. S.U. 17.7.14 n. 16379) nel ravvisare nella convivenza coniugale ultratriennale un limite di ordine pubblico all’ingresso delle sentenze ecclesiastiche nell’ordinamento italiano, ove tale convivenza sia connotata da esteriorità, stabilità e da comportamenti dai quali si possa dedurre una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale, nonostante la consapevolezza del vizio originario. D’altra parte, in sede di delibazione risultano irrilevanti le fattispecie di incapacità riscontrate in sede ecclesiastica che non corrispondano al difetto di capacità d’intendere e di volere previsto dall'art 120 c.c. senza che la valutazione da compiere in tal senso integri, secondo la Cassazione, un riesame del merito, espressamente vietato dal punto 4, lett. b, n. 3, del Protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama.
La sussistenza di un vizio corrispondente a quanto previsto dall'art. 120 c.c. diventa peraltro irrilevante in ragione del termine, ivi stabilito, di decadenza dell’azione dopo un anno di coabitazione dal recupero delle facoltà mentali, in presenza di convivenza coniugale ultratriennale che faccia desumere l’accettazione del matrimonio pur invalidamente contratto.
Precedenti giurisprudenziali
Ex multis , Cass. 27.5.24 n. 14739, Cass. 10.10.23 n. 28308.
A cura di Prof. Avv. Marco Canonico
La Presidente
Gabriella de Strobel
