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((Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 38233/2026, ud. 16 settembre 2026, dep. 3 novembre 2026)

6 novembre 2026

Generico ,


Maltrattamenti contro familiari e conviventi . Il retaggio culturale, sociale , religioso non può comprimere le libertà elementari della vittima  ((Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 38233/2026, ud. 16 settembre 2026, dep. 3 novembre 2026)
 


Fatto.
Una donna, sposata a quindici anni con un connazionale nigeriano da cui aveva avuto tre figli,   denunciava il marito per maltrattamenti subiti dal 2013 al 2019  sia in gravidanza, sia alla presenza dei figli minorenni.
 La donna deduceva, in particolare, di aver subito condotte  umilianti concretizzatesi nella negazione di cibo e vestiario, destinati anche ai figli, nell’invito a prostituirsi per sopperire ai bisogni della famiglia, nella sottrazione del telefono perché non riprendesse scene di violenza, nelle minacce di toglierle i bambini, nell’essere costretta a chiedere somme di denaro da destinare a un’altra famiglia in Nigeria.
La Corte d’Appello di Perugia, confermando la sentenza del Tribunale di Terni, aveva condannato l’uomo  revocando la sospensione condizionale della pena.
Ricorreva in Cassazione l’imputato il quale deduceva che: le dichiarazioni rese dalla persona, oltre a mostrare un intento di rivalsa, risultavano contraddittorie;  i fatti narrati dalla donna costituivano “futili motivi” riconducibili al retroterra culturale, religioso  e sociale  caratterizzato da poligamia  e sottomissione della donna.
Infine ricorreva deducendo l’illegittimità della sospensione condizionale della pena.
 
Motivazione.
La Corte di Cassazione, nel respingere quasi tutti i motivi, ha affermato che la vittima può essere creduta anche da sola se la testimonianza è attendibile   purché sottoposta a un vaglio positivo di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca, sorretto da adeguata motivazione, senza necessità di riscontri esterni
Del pari, risulta privo di rilevo quanto dedotto dall’imputato circa la natura ritorsiva delle accuse della persona offesa, sull'omessa menzione delle violenze dinanzi alla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale e sulla scelta della donna di avere tre figli durante la relazione con il  maltrattante.
Inoltre, non assumono rilievo, al fine di escludere l'aggravante o l'elemento soggettivo del reato, il retroterra culturale, le tradizioni o le convinzioni religiose dell'autore, ove incompatibili con la dignità della persona e con i diritti umani inalienabili, non potendo pratiche fondate sulla subordinazione della donna ridimensionare la natura o il movente delle condotte criminose.
Schemi interpretativi stereotipati e modelli arcaici circa la subordinazione delle donne non possono trovare ingresso,  non hanno cittadinanza nel nostro ordinamento, interno e sovranazionale, e sono vietati a prescindere dalla cultura d’origine e dalle motivazioni religiose.
Circa la “futilità dei motivi” dedotta dall’imputato, la Suprema Corte argomenta che non è futile ciò che accade, ma è futile la ragione per la quale l'autore pretende di trasformare ogni spazio di libertà in un'occasione di sopraffazione così rivelando la particolare riprovevolezza della condotta, tale da meritare per l'ordinamento un aggravamento sanzionatorio.
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 Ha invece annullato senza rinvio solo la revoca della sospensione condizionale relativa alla sentenza del Tribunale di Terni del 28 novembre 2018, perché riguardava una contravvenzione non della "stessa indole" del reato di maltrattamenti.  Gli atti venivano trasmessi al Tribunale per i Minorenni di Perugia.
(Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024; Sez. 1, n. 13987 del 28/11/2023, dep. 2024).


Avv. Anna Maria Pacciarini


La Presidente

Gabriella de Strobel