In tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza n. 10452/2022, depositata lo scorso 31 marzo.
Una ricostruzione sommaria dei fatti appare necessaria ai fini di una migliore comprensione del percorso logico-giuridico delineatosi nell’ordinanza.
Con provvedimento del 10.12.2020, su ricorso proposto da Z.A. nei confronti di F.G., il Tribunale di Perugia dispose l'affido condiviso del figlio minore della coppia, A., con collocamento presso l'abitazione della madre alla quale fu assegnata anche la casa familiare, statuendo il mantenimento del figlio a carico del padre per la somma di Euro 100,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
F.G. propose reclamo riguardo alla statuizione di affidamento del minore e al relativo mantenimento; la Corte d'appello, con decreto del 12.3.21 ha parzialmente accolto il reclamo osservando che: l'età del minore (14 anni) e quella del padre (75 anni), considerate le patologie dalle quali è affetto quest'ultimo, inducevano a confermare il collocamento presso la madre (52 anni) in ordine alla quale non erano emerse valutazioni negative; la regolamentazione del diritto di visita del padre garantiva un rapporto continuativo con il minore, con la possibilità di un ampliamento dei tempi di frequentazione, su accordo delle parti; stante l'esiguo reddito mensile del F., non era contestabile l'importo della somma dovuta per il mantenimento del minore; invece, per le spese straordinarie, era da ridurre al 20% la percentuale a carico del reclamante; era inammissibile l'istanza di quest'ultimo avente ad oggetto la liquidazione di un assegno alimentare di Euro 300,00, dato l'oggetto del procedimento, istanza comunque infondata non rientrando il reclamante nell'ambito dei soggetti aventi diritto agli alimenti ex art. 433 c.c..
F.G. ricorreva in cassazione con unico motivo.
L'unico motivo presente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, c.c., art. 12 Convenzione di New York, 6 Convenzione Strasburgo sui diritti dei minori, nonché l’omessa audizione del minore quattordicenne sia innanzi al Tribunale che alla Corte d'appello, nonostante la richiesta del ricorrente, nonché inesistenza della motivazione sulla stessa mancata audizione.
Il motivo viene ritenuto fondato. Invero, dagli atti non risulta che la Corte territoriale o il Tribunale abbiano ascoltato il minore, adempimento obbligatorio data l'età del minore a norma dell'art. 336 bis c.c., secondo il cui disposto il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, è ascoltato dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies c.c.).
Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass., n. 12018/19; n. 1785/20).
È stato altresì rilevato che, in tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass., n. 23804/21).
Ne consegue, nel caso concreto, che il mancato ingiustificato mancato ascolto del minore quattordicenne della coppia comporta la nullità del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, anche per le spese del grado di legittimità.
