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Trattenimento all’estero del minore: l’interesse del minore alla stabilità e la valutazione del genitore più idoneo

8 aprile 2022

News Regionale - Veneto ,

Tribunale di Venezia, decreto 9 marzo 2021, Pres.Rel. Barison

TRATTENIMENTO ILLECITO ALL’ESTERO – GIURISDIZIONE ITALIANA – LEX FORI – AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO (art. 8 Reg. CE 2201/2002; Con. Aja 19.10.1996; Rg. CE 4/2009; Conv. Aja 23.11.2007 c.c.)

Il genitore che richiede il rigetto della richiesta dell’altro di trasferirsi all’estero con il figlio minore deve dimostrare il forte legame del minore con la città di residenza e il progetto di una definitiva stabilità della famiglia. Vanno pertanto documentati i vincoli personali, familiari o sociali che giustificano il sacrificio del genitore richiedente il trasferimento di ritornare a vivere nel proprio Paese di origine.

(Nel caso di specie il Collegio, dopo aver preliminarmente affermato la giurisdizione italiana e l’applicazione della lex fori sia in ordine alla responsabilità genitoriale sia in ordine alle richieste economiche, verificata la storia familiare caratterizzata da plurimi spostamenti, ha autorizzato il trasferimento della minore in Germania. Il Collegio ha infatti rilevato che non è emerso un legame della minore con la città di Venezia tale da giustificare il sacrificio delle aspirazioni materne di vivere nel proprio Paese di origine).

*Massima a cura dell’avv. Roberta Bettiolo