GIURISDIZIONE E DIVORZIO - Sopravvenuta sentenza di divorzio emessa dall'autorità albanese e improcedibilità del giudizio di separazione (Disposizioni di attuazione del Cpc, articolo 38; Legge 31 maggio 1995 n. 218, articolo 64; Regolamento Ue n. 2201/2003, articolo 8; art.3 Regolamento Ce n. 04/2009)
La sentenza irrevocabile di divorzio pronunziata in uno Stato estero e avente i requisiti per il riconoscimento in Italia rende improcedibile il giudizio di separazione personale, non trovando applicazione, stante la diversità dell'oggetto tra i giudizi di separazione e di divorzio, la condizione ostativa al riconoscimento della preventiva pendenza prevista dall'articolo 64, lettera f) della legge n. 218/1995.
ASSEGNO DI DIVORZIO - La carriera di corista sacrificata per la famiglia non può essere irrilevante ai fini dell’assegno divorzile (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articoli 3, 4 e 5)Riconosciuto l’assegno divorzile alla moglie se la apprezzabile disparità economico-reddituale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali.
• Tribunale di Bologna, sentenza 24 gennaio 2022 n. 174 - Pres. Perla, Giud. Rel. Giraldi