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Escluso l'addebito della separazione per il coniuge infedele se viene provata l'intollerabilità della convivenza prima dell'accertata infedeltà

12 aprile 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà 

Nel caso di specie, era stata provata l'esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale da parte della moglie).

Questo quanto emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11130/2022, depositata lo scorso 6 aprile. 

Con sentenza n. 2786/2019, depositata il 16.12.2019, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da V.A. avverso la sentenza n. 673/2018 del Tribunale di Catania, ha revocato la pronuncia di addebito della separazione pronunciata dal giudice di primo grado, su istanza del marito B.A., a carico della sig.ra V., e ciò sul rilievo che, anche a volere ritenere accertata l'infedeltà coniugale di costei, tale comportamento era comunque intervenuto quando era già in atto una profonda frattura del sodalizio coniugale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.A. affidandolo a tre motivi, mentre V.A. ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c., comma 2, in riferimento all'art. 143 c.c., sul rilievo che, da un lato, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, presumendosi l'efficacia causale nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, dall'altro, l'accertamento dell'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta di adulterio deve essere rigoroso.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul punto dell'onere della prova, sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata aveva fornito una personale e fantasiosa lettura dei fatti del tutto disancorata da ogni elemento probatorio, osservando che l'unica valutazione, processualmente rilevante, degli elementi probatori emergenti in causa era stata effettuata dal giudice di primo grado.

Con il terzo motivo, infine, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c., in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., sul rilievo dell'erronea valutazione da parte della Corte di merito del referto medico della Dott.ssa R. come prova della pregressa crisi matrimoniale, provando tale documento solo uno stato di insoddisfazione unilaterale da parte della V. non ancora sfociato in una crisi matrimoniale.

I motivi vengono considerati dalla Cassazione manifestamente infondati, nonché inammissibili.

Va preliminarmente osservato, si legge nell’ordinanza, che secondo il consolidato orientamento della Cassazione (recentemente Cass. n. 3923 del 19/02/2018; anche Cass. n. 2059 del 2012), grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha fatto un corretto uso di tali principi, ritenendo all'esito della valutazione degli elementi probatori emergenti in causa (profonda crisi della moglie corroborata dalle sue richiesti di supporto ad un Centro di antiviolenza sulle donne nonché al servizio di Psicologia dell'AOU Policlinico proprio per risolvere le situazioni di conflitto con il marito, ammissioni del marito in ordine ad un cambiamento delle abitudini della moglie negli ultimi tre anni di matrimonio, prova logica in ordine alla conoscenza da parte del B. dello stato psicologico della consorte), che fosse stata provata l'esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale.

Tale valutazione in fatto non può essere sindacata in sede di legittimità, se non a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 8053/2014, ovvero in presenza di una motivazione mancante o apparente, o perplessa o assolutamente illogica (profilo neppure censurato nel caso di specie).

Ne consegue che il ricorrente, con l'apparente deduzione di violazioni di legge, non ha fatto altro che sollecitare inammissibilmente una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dalla Corte d'Appello.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione.